Accesso civico semplice e accesso civico generalizzato [...]
Accesso civico semplice e accesso civico generalizzato (art. 5, del d.lgs 33/2013 come modificato dal d. lgs 97 del 2016) Allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico, chiunque ha diritto di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti secondo quanto previsto dall'articolo 5-bis del medesimo decreto legislativo. Tale disposizione si esplica in diverse tipologie di accesso: l’accesso civico e l’accesso generalizzato. L’accesso civico è circoscritto ai soli atti, documenti e informazioni oggetto di obblighi di pubblicazione, mentre l’accesso generalizzato è esercitabile relativamente ai dati e documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli per i quali non sussista uno specifico obbligo di pubblicazione. Permane l'esercizio del diritto d'informazione, di accesso e di partecipazione al cittadino di cui alla Legge 7 agosto 1990, n.241 (cosiddetto accesso documentale).
Modalità per l’esercizio di accesso civico "semplice" L'istanza può essere trasmessa, secondo le modalità previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'Amministrazione Digitale), compilando il modulo di accesso civico. L’amministrazione entro 30 giorni procede alla pubblicazione nel sito del documento, dell’informazione o del dato richiesto e lo trasmette contestualmente al richiedente, ovvero comunica al medesimo l’avvenuta pubblicazione, indicando il collegamento ipertestuale a quanto richiesto. Se il documento, l’informazione o il dato richiesti risultano già pubblicati nel rispetto della normativa vigente, l’amministrazione indica al richiedente il relativo collegamento ipertestuale. Nei casi di diniego dell'accesso o di mancata risposta entro il termine indicato, il richiedente può presentare richiesta di riesame al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza.
Modalità per l’esercizio dell’accesso "generalizzato" L'istanza può essere trasmessa, secondo le modalità previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e s. m., compilando il modulo per l’accesso generalizzato. L’amministrazione entro 30 giorni, in caso di accoglimento dell’istanza, procede alla trasmissione dei dati, documenti o informazioni richiesti. Nei casi di diniego dell'accesso o di mancata risposta entro il termine indicato, il richiedente può presentare richiesta di riesame al Responsabile per la prevenzione della corruzione e trasparenza. Nell’attuazione delle norme sull’accesso civico generalizzato l’Amministrazione tiene conto delle indicazioni fornite dalle Linee Guida ANAC n. 1309/2016 (pdf) e dalla Circolare del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione n. 2/2017 (pdf).